Regolamento sezionale PC - Sezione Alpini Treviso

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Regolamento sezionale PC

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SEZIONE DI TREVISO
PROTEZIONE CIVILE
REGOLAMENTO DELL’UNITA’ SEZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

INDICE

Articolo 1 - Costituzione
Articolo 2 - Scopi
Articolo 3 - Suddivisione organica
Articolo 4 - Aggiornamenti
Articolo 5 - Volontari
Articolo 6 - Requisiti
Articolo 7 - Doveri
Articolo 8 - Rimborsi
Articolo 9 - Compiti ed impiego
Articolo 10 - Materiali e mezzi
Articolo 11 - Struttura organizzativa
Articolo 12 - Nomina e durata in carica dei componenti tecnici della struttura
Articolo 13 - Compiti dei componenti dell’organizzazione.
Articolo 14 - Squadre specialistiche
Articolo 15 - Precettazioni
Articolo 16 - Assicurazioni
Articolo 17 - Convenzioni
Articolo 18 - Revoca della qualifica di Volontario di Protezione Civile
Articolo 19 - Disposizioni amministrative
Articolo 20 - Disposizioni generali
Articolo 21 - Modifiche al Regolamento




Articolo 1- Costituzione

Sulla base delle direttive della Sede Nazionale dell’ANA (art 1 Regolamento Nazionale di protezione Civile) si è costituita, nell’anno 1995, all’interno della Sezione ANA di Treviso, l’Unità Volontari di Protezione Civile con sede in Treviso nei locali della Sezione Via San Pelajo 37.


Articolo 2 - Scopi

L’Organizzazione di P.C. ANA ha il compito di dare attuazione a quanto previsto dall’art.2, lettera e) dello Statuto, che così recita: “promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità d’impiego in Italia ed all’estero, nel rispetto prioritario dell’identità associativa e dell’autonomia decisionale”.


Articolo 3 - Suddivisione organica

L’Organizzazione di P.C. è composta esclusivamente da Volontari, è destinata ad assolvere i compiti operativi assegnati dagli Organismi istituzionali della P.C. ed è articolata in UNITA’ che, a loro volta, si articolano in SQUADRE.


Articolo 4 - Aggiornamenti

Il Coordinatore Sezionale provvede ad aggiornare i dati relativi al personale, ai mezzi ed ai materiali a disposizione dell’UNITA’ ed a comunicarli alla Sede Nazionale. Provvede all’iscrizione della propria Unità nel Registro del Volontariato tenuto dalla Regione Veneto ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legge n.266/91 e nell’Albo regionale del Volontariato di P.C. ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legge n. 225/92, del decreto legislativo 112 del 31/03/98 e dalle relative Leggi Regionali.


Articolo 5 - Volontari

I Volontari provengono dai Soci Alpini e dai Soci Aggregati di ambo i sessi, iscritti all’ANA, ed in regola con il pagamento della quota annuale (bollino) e che abbiano fatto regolare domanda per essere ammessi. Il Socio aggregato non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche elettive. Il numero dei soci aggregati all’interno di ogni squadra dovrà essere inferiore a quello dei soci ordinari.


Articolo 6 - Requisiti

Ulteriori requisiti richiesti per entrare a far parte della Organizzazione di P.C. ANA sono i seguenti:
− idoneità fisica da attestarsi tramite certificato medico annuale
− età compresa tra i 18 e gli 80 anni compiuti
− disponibilità ad essere impiegati anche al di fuori della propria Regione
− capacità professionali tali da garantire un proficuo impiego.


Articolo 7 - Doveri

Alla luce di quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 266/91, il Volontario deve prestare la sua opera in modo disciplinato, rispettoso della gerarchia associativa, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, evitando ogni forma di protagonismo personale, agendo con discrezione e riservatezza specie con le insegne e nel nome dell’ANA. E’ inoltre un dovere tenere la divisa in ordine, usarla solo nelle attività di PC restituendola al proprio Capo Squadra in caso di


Articolo 8 - Rimborsi

L’attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte (art. 2 della legge n. 266/91). Ai datori di lavoro compete il rimborso degli oneri derivanti dall’impiego dei Volontari preventivamente autorizzati, in attività di emergenza e di formazione, nonché nelle esercitazioni autorizzate dal Dipartimento e dagli Enti locali, ciascuno per la propria parte di competenza (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 1994, n. 01768 U.L.).
Oneri che, il soggetto che ha attivato i volontari, rimborserà allo stesso datore di lavoro


Articolo 9 - Compiti ed impiego

L’Organizzazione di P.C. ANA può essere impiegata per:
1. interventi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino della normalità, a seguito di calamità naturali, o calamità derivanti dall’attività umana;
2. addestramento individuale o collettivo;
3. partecipazione a dimostrazioni o manifestazioni di P.C. L’intervento in operazioni di P.C. di qualsiasi livello è regolato dalle leggi vigenti e non può costituire oggetto di iniziative autonome delle SQUADRE.
L’ addestramento ha lo scopo di far conseguire ai singoli Volontari, alle Squadre in cui sono inquadrati i sincronismi ed automatismi indispensabili per un proficuo impiego.
Esso si sviluppa attraverso la partecipazione a:
1. corsi individuali e/o di gruppo, seminari, conferenze;
2. esercitazioni programmate dall’Organizzazione di P.C. ANA e/o dai Raggruppamenti e/o dalle Unità sezionali;
3. esercitazioni programmate dal Dipartimento e/o dalle Regioni e/o dalle Province o Prefetture La partecipazione a dimostrazioni e manifestazioni ha lo scopo di:
1.  farsi conoscere dalle varie Comunità e dai cittadini e fare opportuna opera di proselitismo;
2.  dare prova di capacità operativa e professionalità.


Articolo 10 - Materiali e mezzi

Tutti i materiali ed i mezzi dell’Unità Sezionale di P.C. , conservati nei magazzini opportunamente predisposti o dati in uso, possono essere usati solo ed ESCLUSIVAMENTE ai fini di P.C..


Articolo 11 - Struttura organizzativa

La struttura dell’Unità Sezionale di P.C. è così organizzata:
1.       Presidente della Sezione ANA di Treviso;
2.       Coordinatore Unità Sezionale;
3.       Squadre;
4.       Volontari.


Articolo 12 - Nomina e durata in carica dei componenti tecnici della struttura

a. Il Coordinatore è nominato dal Presidente Sezionale, sentito il parere, non vincolante, dei Capi squadra; tale carica non ha una durata predefinita essendo tale figura il diretto rappresentante del Presidente, unico responsabile di tutto ciò che avviene nella Sezione, compresa la P.C..
b. I Capi squadra sono nominati dal Presidente di Sezione ed Il loro mandato non ha un limite temporale.
c. I Volontari sono ammessi nell’UNITA’ solo dietro presentazione di una domanda e relativa documentazione richiesta, sentito il parere del Capo Squadra.


Articolo 13 - Compiti dei componenti dell’organizzazione.

a. Il Coordinatore sezionale ha il compito di organizzare, addestrare, standardizzare e guidare nelle emergenze le Squadre, attenendosi al le direttive del Presidente della Sezione ed ottemperando alle disposizioni del Presidente nazionale ANA ricevute attraverso il Coordinatore Nazionale ANA ed il Coordinatore del 3° Raggruppamento.
b. I Capi squadra sono responsabili dell’organizzazione, addestramento e del corretto impiego dell’equipaggiamento della Squadra loro affidata, nonché della sua guida nelle emergenze.


Articolo 14 - Squadre specialistiche

L’UNITA’ ha e /o può costituire al suo interno le squadre:
  • sanitaria;
  • informatica;
  • trasmissioni;
  • antincendi boschivi (AIB);
  • unità cinofile di soccorso(UCS);
  • alpinistica;
  • attività subacquee
Il Coordinatore dell’UNITA' Sezionale, sentiti i componenti delle SQUADRE Specialistiche, individua per ognuna di esse un Capo Squadra


Articolo 15 - Precettazioni

La precettazione può essere disposta:
a.    dal Dipartimento di P.C., nei riguardi dell’intera, o di parte, dell’Organizzazione ANA di PC;
b.    dalla Regione Veneto, nei confronti delle Sezioni iscritte nei rispettivi Albi regionali del volontariato di P.C.
c.     dalla Provincia di Treviso, di concerto con la Prefettura, nel caso di calamità interessanti il territorio di più Comuni e/o dell’intera Provincia;
d.    dai Comuni, nei confronti delle SQUADRE convenzionate, per le calamità interessanti il territorio Comunale.


Articolo 16 - Assicurazioni

L’organizzazioni di Protezione Civile ANA ha regolarmente assicurato i propri Volontari, inoltre, ha stipulato delle assicurazioni integrative a protezione dei Volontari impegnati in attività specialistiche rischiose.
La Sezione ANA di Treviso provvede, inoltre, a fornire a tutti i propri iscritti una copertura assicurativa ai sensi dell’art 4 della legge 266/91.


Articolo 17 - Convenzioni

Possono essere stipulate convenzioni particolari con la Provincia, i Comuni, le Comunità montane ed ogni altro Ente pubblico facente parte della struttura dello Stato. Le convenzioni con la Provincia ed eventuali Enti sovra comunali, sono firmate dai Coordinatori di Raggruppamento , previa concertazione con il Presidente di Sezione e quelle con i Comuni dal Presidente di Sezione. Tutte le convenzioni, prima della loro firma, dovranno essere approvate dalla Commissione Nazionale di Protezione Civile.


Articolo 18 - Revoca della qualifica di Volontario di Protezione Civile

La qualifica di Volontario viene revocata dal Presidente sezionale per:
1. rinuncia presentata per iscritto dal Volontario ;
2. appartenenza ad altre organizzazioni di Protezione Civile che comprometta la completa disponibilità del Volontario all’attività della sua Squadra;
3. inidoneità fisica;
4. raggiunti limiti di età;
5. ingiustificata mancata partecipazione a tre consecutive attività addestrative (art 19 reg. ANA di PC), o di impiego della sua Squadra;
6. a seguito di provvedimenti disciplinari, anche non definitivi, di sospensione o radiazione, secondo quanto previsto dallo STATUTO. Tutte le revoche devono essere comunicate al Segretario nazionale di P.C. per presa d’atto e per le relative incombenze burocratiche.


Articolo 19 - Disposizioni amministrative

La gestione è di competenza della Sezione che nel bilancio prevede apposito capitolo.


Articolo 20 - Disposizioni generali

Per gli argomenti a carattere associativo si rimanda a quanto previsto dallo Statuto e Regolamento
Nazionale, regolamento Nazionale della protezione Civile ANA ed al regolamento Sezionale.


Articolo 21 - Modifiche al Regolamento

Il presente REGOLAMENTO di PROTEZIONE CIVILE approvato dal CdS, previo parere favorevole espresso dalla Commissione Nazionale di Protezione Civile, cui lo stesso viene sottoposto, potrà essere modificato dal CdS su proposta del Presidente Sezionale seguendo la stessa procedura usta per la sua approvazione.

Treviso, 11 febbraio 2007

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